Art. 392

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono prevedere che, per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da un soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.
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Art. 392 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo