Art. 393

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Al fine di agevolare il passaggio verso il regime definitivo di cui all', il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procede al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste alle sezioni 1 e 2, e decide, conformemente all' del trattato, sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe. 2.   In regime definitivo i trasporti di persone saranno soggetti a imposta nello Stato membro di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà conformemente all' del trattato.
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Art. 393 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo