Art. 134

In vigore dal 28 nov 2006
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell'esenzione prevista all', paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) nei casi seguenti: a) se esse non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate; b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all'IVA.
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Art. 134 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo