Art. 131

In vigore dal 28 nov 2006
Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-131

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 131 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo