Art. 121

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 consideravano il lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera come una cessione di beni, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera l'aliquota applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro. Ai fini dell'applicazione del primo comma, per «consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera» si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati.
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Art. 121 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo