Art. 120

In vigore dal 28 nov 2006
La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-120

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 120 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo