Art. 120

Art. 120

In vigore dal 28 nov 2006
La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.
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