Art. 104

In vigore dal 28 nov 2006
L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.
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Art. 104 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo