Art. 107

In vigore dal 28 nov 2006
I servizi di cui all' devono rispondere ai seguenti requisiti: a) essere caratterizzati da un'alta intensità di lavoro; b) essere in larga misura resi direttamente ai consumatori finali; c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza. Inoltre, vi deve essere una stretta connessione tra la diminuzione dei prezzi risultante dalla riduzione dell'aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell'occupazione. L'applicazione di un'aliquota ridotta non deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.
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Art. 107 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo