Art. 99
In vigore dal 28 nov 2006
1. Le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.
2. Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'IVA risultante dall'applicazione di questa aliquota consente normalmente di detrarre la totalità dell'imposta per la quale è accordato il diritto a detrazione a norma degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.
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