Art. 93
In vigore dal 28 nov 2006
L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.
Tuttavia, nei casi seguenti, l'aliquota applicabile è quella in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile:
a)
i casi previsti agli ;
b)
i casi di acquisti intracomunitari di beni;
c)
i casi di importazioni di beni di cui all', paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2.
Storico versioni
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