Art. 277

In vigore dal 28 nov 2006
Se al momento dell'introduzione nella Comunità i beni di cui all' si trovano in una situazione che consentirebbe loro, se fossero importati a norma dell', primo comma, di beneficiare di uno dei regimi o delle situazioni di cui all', oppure di un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare nella Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi o situazioni.
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Art. 277 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo