Art. 280
In vigore dal 28 nov 2006
Per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati fuori dalla Comunità nella prospettiva di essere reimportati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati fuori dal territorio doganale della Comunità.
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