Art. 283

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente sezione le operazioni seguenti: a) le operazioni effettuate a titolo occasionale di cui all'; b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA. 2.   Gli Stati membri possono escludere dal regime previsto dalla presente sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo 1.
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Art. 283 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo