Art. 284

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all' della direttiva 67/228/CEE del Consiglio dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (14) per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d'applicazione se esse sono conformi al sistema dell'IVA. 2.   Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentare tale franchigia fino a 5 000 EUR. Gli Stati membri che applicavano una riduzione decrescente dell'imposta non possono né elevare il limite superiore della suddetta riduzione né rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione.
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