Art. 14
In vigore dal 28 nov 2006
1. Costituisce «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
2. Oltre all'operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:
a)
il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;
b)
la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;
c)
il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.
3. Gli Stati membri possono considerare cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari.
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