Art. 15
In vigore dal 28 nov 2006
1. Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili.
2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:
a)
determinati diritti sui beni immobili;
b)
i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili;
c)
le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.
Storico versioni
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