Art. 285

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all' della direttiva 67/228/CEE possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale. Gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.
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