Art. 238

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio non debbano figurare alcuni degli elementi di cui agli , fatte salve le opzioni che gli Stati membri possono esercitare in virtù degli , nei seguenti casi: a) quando l'importo della fattura è esiguo; b) quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli . 2.   Le fatture devono, in ogni caso, contenere i seguenti elementi: a) la data di emissione della fattura; b) l'identificazione del soggetto passivo; c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi; d) l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarla. 3.   La semplificazione prevista al paragrafo 1 non può essere applicata alle operazioni di cui agli .
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Art. 238 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo