Art. 233

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Le fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite mediante uno dei metodi seguenti: a) una firma elettronica avanzata ai sensi dell', punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (12); b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all' della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (13) qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture possono tuttavia essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello o degli Stati membri interessati. 2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a) gli Stati membri possono inoltre esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell', punti 6) e 10), della direttiva 1999/93/CE. 3.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b) gli Stati membri possono inoltre, salvo le condizioni da essi stabilite, richiedere la trasmissione di un documento riassuntivo supplementare cartaceo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-233

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 233 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo