Art. 243
In vigore dal 28 nov 2006
1. Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini di operazioni consistenti in lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all', paragrafo 2, lettere f), g) e h).
2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità sufficientemente dettagliata per consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni, di cui all', lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-243