Art. 245

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione di ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione delle autorità competenti, ad ogni loro eventuale domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate conformemente all'. 2.   Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio la comunicazione del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori del loro territorio. Gli Stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio l'archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.
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Art. 245 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo