Art. 247

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Ciascuno Stato membro stabilisce il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel suo territorio. 2.   Per garantire il rispetto delle condizioni di cui all', lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura di cui agli , primo comma. 3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003, nonché il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all'.
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Art. 247 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo