Art. 244

In vigore dal 28 nov 2006
Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-244

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 244 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo