Art. 236

In vigore dal 28 nov 2006
In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture trasmesse allo stesso destinatario o messe a sua disposizione, per via elettronica, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.
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Art. 236 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo