Art. 231

In vigore dal 28 nov 2006
A fini di controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nelle lingue nazionali delle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.
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Art. 231 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo