Art. 238
In vigore dal 28 nov 2006
1. Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio non debbano figurare alcuni degli elementi di cui agli , fatte salve le opzioni che gli Stati membri possono esercitare in virtù degli , nei seguenti casi:
a)
quando l'importo della fattura è esiguo;
b)
quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli .
2. Le fatture devono, in ogni caso, contenere i seguenti elementi:
a)
la data di emissione della fattura;
b)
l'identificazione del soggetto passivo;
c)
l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi;
d)
l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarla.
3. La semplificazione prevista al paragrafo 1 non può essere applicata alle operazioni di cui agli .
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