Art. 240

Art. 240

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all', paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono, se il numero d'identificazione IVA è stato attribuito al soggetto passivo, prevedere, inoltre, che figurino sulla fattura gli elementi seguenti: 1) per le prestazioni di servizi di cui agli e per le cessioni di beni di cui agli , il numero d'identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale del fornitore; 2) per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero d'identificazione IVA.
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