Art. 23

In vigore dal 9 dic 2002
1.   Le autorità competenti degli Stati membri che inseriscono le informazioni in banche dati elettroniche e comunicano per via elettronica, devono adottare tutte le misure necessarie affinché tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione della presente direttiva siano trattate quali riservate. Dette informazioni devono essere coperte dal segreto professionale e godere della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere accessibili soltanto alle persone e alla autorità di cui all' della direttiva 76/308/CEE. Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare imposte, dazi, tasse e altre misure di cui all' della direttiva 76/308/CEE. Il personale debitamente accreditato dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea può avere accesso a dette informazioni soltanto se ciò sia necessario per la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI. 3.   Quando comunicano per via elettronica, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2002:94:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo