Art. 21
In vigore dal 9 dic 2002
1. Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente alla presente direttiva sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per quanto segue:
a)
la domanda di notificazione di cui all' della direttiva 76/308/CEE, nonché l'atto o la decisione di cui è richiesta la notificazione;
b)
le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli della direttiva 76/308/CEE, nonché il relativo titolo esecutivo.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare di rinunciare alla comunicazione su supporto cartaceo della domanda e degli atti indicati al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2002:94:oj#art-21