Art. 26

In vigore dal 9 dic 2002
Quando l'autorità adita decide, conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 76/308/CEE, di respingere una richiesta di assistenza, essa comunica per iscritto all'autorità richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda. CAPO VII INTESE DI RIMBORSO
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Art. 26 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo