Art. 27

In vigore dal 9 dic 2002
Ciascuno Stato membro nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare intese di rimborso a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE.
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Art. 27 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo