Art. 18
In vigore dal 9 dic 2002
1. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa.
2. Se l'importo del credito della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto l'autorità adita e, se necessario, emette un nuovo titolo esecutivo.
3. Se la modificazione comporta una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari, nei limiti dell'importo residuo.
Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della diminuzione dell'importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso, sempre che il trasferimento di cui all' non sia stato ancora avviato.
4. Se la modificazione comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette quanto prima all'autorità adita una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
Tale domanda complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita insieme alla domanda iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall', paragrafo 2.
5. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
Storico versioni
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