Art. 17
In vigore dal 9 dic 2002
1. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo introdotte nello Stato membro dell'autorità richiedente sono notificate da detta autorità all'autorità adita non appena quest'ultima ne è stata informata.
2. L'autorità adita notifica all'autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notificazione di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro dell'autorità adita non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui all', paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 76/308/CEE.
3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro dell'autorità adita per la restituzione delle somme recuperate o per un indennizzo, per quanto riguarda il recupero dei crediti contestati sulla base dell', paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 76/308/CEE, è notificata all'autorità richiedente dall'autorità adita non appena quest'ultima ne è informata.
Per quanto possibile, l'autorità adita associa l'autorità richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire o dell'indennizzo dovuto. Su domanda motivata dell'autorità adita, l'autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l'indennizzo corrisposto entro due mesi dal ricevimento di tale domanda.
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