Art. 19

In vigore dal 9 dic 2002
Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi gli eventuali interessi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia indicata all', paragrafo 2, della presente direttiva.
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Art. 19 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo