Art. 16
In vigore dal 9 dic 2002
Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicando le ragioni.
Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.
L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorità adita, può chiedere a quest'ultima di riaprire il procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale domanda può essere presentata per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'esito del procedimento. Essa viene trattata dall'autorità adita secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
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