Art. 20

In vigore dal 9 dic 2002
A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dell'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva. CAPO V TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI
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Art. 20 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo