Art. 14

In vigore dal 9 dic 2002
1.   Se la valuta dello Stato membro dell'autorità adita è diversa da quella dello Stato membro dell'autorità richiedente, l'autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute. 2.   Il tasso di cambio da utilizzare ai fini del paragrafo 1 è l'ultima quotazione di vendita registrata sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro dell'autorità richiedente nel giorno in cui la domanda è stata firmata.
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Art. 14 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo