Art. 12

In vigore dal 9 dic 2002
1.   Le domande di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente dagli della direttiva 76/308/CEE sono redatte per iscritto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato III della presente direttiva. Tali domande, che contengono la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dalla direttiva 76/308/CEE per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca, recano il timbro ufficiale dell'autorità richiedente e sono firmate da un funzionario debitamente autorizzato a formulare le domande medesime. 2.   Il titolo esecutivo si allega alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo può essere rilasciato per più crediti allorché riguardi una sola persona. Ai fini degli articoli da 13 a 20, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.
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Art. 12 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo