Art. 7
In vigore dal 9 dic 2002
Quando decide di non dare seguito favorevole alla domanda di informazioni, l'autorità adita comunica per iscritto all'autorità richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni dell' della direttiva 76/308/CEE sulle quali si fonda. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.
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