Art. 4

La richiesta di informazioni può riguardare:

In vigore dal 9 dic 2002
1) il debitore; 2) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente (in prosieguo: «lo Stato membro dell'autorità richiedente»); 3) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 o 2.
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La richiesta di informazioni può riguardare: (Art. 4 Direttiva (UE) 2002/94) — Testo vigente | Portale Normativo