Art. 1
In vigore dal 9 dic 2002
La presente direttiva stabilisce le modalità di applicazione dell', paragrafi 2 e 4, dell', paragrafi 2 e 3, degli , dell', paragrafi 1 e 2, dell', dell', paragrafo 3, e dell' della direttiva 76/308/CEE.
Essa definisce inoltre le modalità di applicazione relative alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell'importo minimo per i crediti che possono dare luogo a una richiesta di assistenza, nonché ai mezzi consentiti per la trasmissione delle informazioni tra le autorità.
Storico versioni
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