Art. 2
Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:
In vigore dal 9 dic 2002
1)
trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
2)
rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare le trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.
CAPO II
RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Storico versioni
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