Art. 3

In vigore dal 9 dic 2002
La richiesta di informazioni di cui all' della direttiva 76/308/CEE deve essere presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I della presente direttiva. Se non è inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente e deve essere firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste. L'autorità richiedente menziona nella richiesta d'informazioni ogni altra autorità cui è stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2002:94:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo