Art. 6

In vigore dal 9 dic 2002
1.   L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente ogni elemento delle informazioni richieste, allo stato in cui li riceve e secondo la data della loro ricezione. 2.   Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicandone le ragioni. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste. Tenuto conto delle informazioni comunicate, l'autorità richiedente può domandare all'autorità adita di proseguire le ricerche. Detta domanda deve essere presentata per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorità adita. Quest'ultima dà seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
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Art. 6 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo