Art. 4
La richiesta di informazioni può riguardare:
In vigore dal 9 dic 2002
1)
il debitore;
2)
un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente (in prosieguo: «lo Stato membro dell'autorità richiedente»);
3)
un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 o 2.
Storico versioni
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