Art. 15
In vigore dal 9 dic 2002
1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l'autorità adita procede per iscritto a quanto segue:
a)
accusa ricezione della domanda;
b)
invita l'autorità richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni o altri dati menzionati all' della direttiva 76/308/CEE.
L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni cui ha accesso.
2. Se non intraprende gli atti richiesti entro il termine di tre mesi previsto dall' della direttiva 76/308/CEE, l'autorità adita informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, per iscritto, l'autorità richiedente circa i motivi dell'inosservanza di tale termine.
Storico versioni
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