Art. 15

In vigore dal 9 dic 2002
1.   Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l'autorità adita procede per iscritto a quanto segue: a) accusa ricezione della domanda; b) invita l'autorità richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni o altri dati menzionati all' della direttiva 76/308/CEE. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni cui ha accesso. 2.   Se non intraprende gli atti richiesti entro il termine di tre mesi previsto dall' della direttiva 76/308/CEE, l'autorità adita informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, per iscritto, l'autorità richiedente circa i motivi dell'inosservanza di tale termine.
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Art. 15 Direttiva (UE) 2002/94 — Testo vigente | Portale Normativo