Art. 28
In vigore dal 9 dic 2002
1. Se l'autorità adita decide di chiedere un'intesa di rimborso, comunica per iscritto all'autorità richiedente le ragioni che l'inducono a ritenere che il recupero del credito presenti difficoltà particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata.
L'autorità adita fornisce una stima dettagliata dei costi per i quali chiede il rimborso all'autorità richiedente.
2. L'autorità richiedente accusa ricezione della domanda di intese di rimborso, per iscritto, quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda.
Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, l'autorità richiedente comunica all'autorità adita se, e in quale misura, accetta l'intesa di rimborso proposta.
3. Se l'autorità richiedente e l'autorità adita non concordano un'intesa di rimborso, l'autorità adita prosegue l'azione di recupero secondo la normale procedura.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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