Art. 21

Art. 21

In vigore dal 9 dic 2002
1.   Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente alla presente direttiva sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per quanto segue: a) la domanda di notificazione di cui all' della direttiva 76/308/CEE, nonché l'atto o la decisione di cui è richiesta la notificazione; b) le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli della direttiva 76/308/CEE, nonché il relativo titolo esecutivo. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare di rinunciare alla comunicazione su supporto cartaceo della domanda e degli atti indicati al paragrafo 1.
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