Art. 11
In vigore dal 12 dic 1988
A titolo eccezionale, le autorità competenti possono dispensare le società di cui all', paragrafo 1 dall'obbligo di informare il pubblico, come definito all', qualora ritengano che la divulgazione dell'informazione in questione sarebbe contraria all'interesse pubblico e recherebbe grave danno alle società interessate, sempre che in questo ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.
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